COS’È E COME FUNZIONA L’INTERPELLO IN MATERIA TRIBUTARIA

QUALI NORMATIVE E PRINCIPI DEVE SEGUIRE IL REVISORE UNICO DI UNA AZIENDA SPECIALE
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COS’È E COME SI FA LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
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Il diritto di interpello è un istituto regolamentato per la prima volta dall’art. 21 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l’applicazione delle norme antielusive; ha poi trovato più ampia applicazione a seguito dell’emanazione dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000 n. 212) ed ulteriore impulso nella normativa tributaria successiva.

L’interpello consiste in un’istanza che il contribuente rivolge all’Amministrazione Finanziaria, preventivamente al porre in essere operazioni economiche fiscalmente rilevanti, volto ad ottenere dall’ente impositore un chiarimento e la valutazione circa la legittimità tributaria laddove vi siano obiettive condizioni di incertezza nella normativa.

Oggetto dell’istanza di interpello sono imposte, tasse e tributi di competenza di organi diversi dell’Amministrazione Finanziaria.

Rientrano nella competenza dell’Agenzia delle Entrate gli interpelli in materia di:

  • imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPeF);
  • imposta sul reddito delle società (IRES);
  • imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  • imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
  • imposta di bollo e l’imposta di registro;
  • tasse sulle concessioni governative;
  • tributi minori.

L’istanza è presentata, di norma, alla Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

Rientrano nella competenza dell’Agenzia delle Dogane, le istanze di interpello in materia di Accise,

Anche gli Enti locali e del settore pubblico allargato sono destinatari di istanze di interpello, per quanto di specifica competenza:

  • le Regioni per quanto attiene ai tributi regionali ed all’addizionale regionale IRPeF;
  • le Provincie per i tributi provinciali;
  • i Comuni per quanto attiene all’I.C.I., alle addizionali comunali IRPeF, alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ed alle altre tasse la cui potestà impositiva sia loro demandata;
  • il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per le iscrizioni di ipoteche sui beni mobili registrati.

Si distinguono tre diverse categorie di interpello.

  1. Istanze ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, Legge 212/2000

Costituisce il gruppo più nutrito, comprendente:

  • istanze di interpello c.d. ordinario;
  • istanze per la continuazione del consolidato nazionale, previsto dall’art. 124, comma 5°, del TUIR;
  • istanze per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’opzione per il consolidato mondiale, previsto dall’art. 132, comma 3°, del TUIR;
  • istanze per la disapplicazione del regime della participation exemption sulle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari, previsto dall’art. 113, comma 1°, del TUIR;
  • istanze per escludere l’applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d’imposta, di cui all’art. 1, comma 53°, della Legge n. 244/2007;
  • istanze di disapplicazione della disciplina sulle Controlled foreign companies (CFC) ai sensi degliartt. 167 e 168 del TUIR.
  • Istanze ai sensi dell’art. 21 della Legge 413/1991

Le istanze sono rivolte a richiedere ed ottenere all’Amministrazione finanziaria un parere, su ogni caso concreto e personale, relativo al carattere potenzialmente elusivo di operazioni che potrebbero essere ricondotte nel novero degli artt. 37, comma 3, e 37-bis del D.P.R. 600/1973.

Le istanze di interpello possono essere presentate anche in relazione alla necessità di determinare preventivamente il corretto trattamento fiscale nonché la deducibilità di determinate spese.

Questa tipologia di interpello è, inoltre, applicabile alle fattispecie inerenti la deducibilità dei costi derivanti da operazioni tra soggetti residenti e soggetti domiciliati in territori con regimi fiscali privilegiati, contenute nella c.d. Black List.

  • Istanze di interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973

Costituisce la tipologia di interpello che più d’ogni altra presuppone la partecipazione del contribuente all’attività amministrativa, al fine di tutelare proprie posizioni giuridiche.

L’istanza sottintende lo scopo di disapplicare norme antielusive che, in linea di principio, trovano applicazione giuridica in riferimento al caso descritto: limitazione di deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta ed altre posizioni soggettive.

Sono ricomprese in questo ambito le istanze delle società non operative, che beneficerebbero di una causa di esclusione automatica.

In ogni caso, spetta al contribuente l’onere di provare che gli effetti elusivi che la fattispecie normativa intende evitare, nella situazione concreta non debbano applicarsi, da cui deriva la dizione di “interpello disapplicativo”.

A pena d’inammissibilità, tutte le tipologie di interpello devono essere presentate in via preventiva, ossia prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui sono ricompresi gli effetti del comportamento fiscalmente rilevante, o del negozio giuridico, che ha generato la condizione di incertezza applicativa della norma tributaria.

A fronte della fattispecie esposta in istanza, è preferibile che l’istante “suggerisca” all’ente impositore  la soluzione ritenuta corretta: la c.d. “soluzione proposta dal contribuente”.

Le istanze vanno presentate in carta libera e devono contenere i seguenti elementi:  

  • i dati anagrafici del contribuente e del suo legale rappresentante;
  • l’eventuale procura al professionista di fiducia;
  • l’indicazione del tipo di istanza (in particolare, se il contribuente richiede espressamente una risposta ad interpello) e della specifica tipologia di interpello su cui è richiesto il parere;
  • la descrizione dettagliata del caso oggetto dell’interpello, ossia l’esposizione della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo o in relazione alla quale si ritiene che trovi applicazione una deroga al regime ordinario, e/o sul quale vi sono fondati motivi di incertezza;
  • l’indicazione dei valori economici interessati dall’interpello, l’eventuale beneficio fiscale di cui il contribuente ritiene possa legittimamente avvalersi attraverso la soluzione indicata.;
  • La data e la sottoscrizione dell’istanza da parte del contribuente.

Sono considerate inammissibili le istanze di interpello che:

  • siano prive dei dati identificativi del richiedente, prive della firma;
  • siano presentate dai professionisti privi di procura;
  • vengano presentate su questioni prospettate in maniera generale e astratta o che costituiscano riproposizioni di precedenti istanze o richieste di riesame;
  • interferiscano con le attività di accertamento, riguardando casi già sottoposti a controllo;
  • di interpello ordinario, presentate in mancanza di condizioni obiettive di incertezza o quando l’Amministrazione ha già fornito chiarimenti;
  • di interpello disapplicativo, nei casi in cui la norma della quale si richiede la disapplicazione non ha lo scopo di contrastare comportamenti elusivi;
  • di interpello ex art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973, presentate dalle società non operative, che beneficerebbero di una causa di esclusione automatica della relativa disciplina;
  • di interpello non sufficientemente circostanziate nella definizione del caso concreto;
  • tardive, ovvero di interpello non presentato prima di porre in essere le operazioni oggetto di incertezza applicativa.

Ciascun contribuente (persona fisica, ente, società o soggetto passivo d’imposta) può proporre quesiti agli organi dell’amministrazione finanziaria ed agli Enti locali territoriali, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza nella normativa fiscale relativamente a casi concreti e personali.

Considerando la particolarità delle materie e la necessità di argomentare compiutamente la fattispecie, è consigliato che la redazione dell’istanza e la sua presentazione siano delegate ad un professionista esperto in diritto tributario: commercialista, revisore contabile, avvocato.

Al professionista deve essere conferita regolare procura.

L’Amministrazione Finanziaria, e gli Enti locali addotti, sono obbligati a fornire risposta mediante notifica o comunicazione (anche telematica) al contribuente interpellante, nel termine di 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Per accelerare i tempi è consigliabile che il richiedente indichi nell’istanza il proprio recapito telefax o indirizzo e-mail.

In caso di mancata risposta (il c.d. “silenzio-assenso”), l’interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta, sempreché l’istanza sia ammissibile e che sia la fattispecie presentata che la soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco.

Il parere espresso dall’Amministrazione Finanziaria non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Differentemente, gli uffici dell’Amministrazione finanziaria – salvo il caso di rettifica del parere – non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede d’interpello.

Walter Flavio Camillo

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Studio Camillo