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10 Maggio 2024La revisione negli enti del terzo settore è disciplinata dal Codice del Terzo Settore e qui, all’art. 31 comma 1 viene disposto, tra l’altro, che:
- le associazioni riconosciute o meno e le fondazioni appartenenti a questo settore, devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.
Ma quali requisiti deve avere il revisore? Inoltre, sussiste l’obbligo di nominare altre figure professionali? A seguire qualche utile risposta.
La revisione negli Enti del terzo settore e la riforma
Con la riforma del Terzo Settore è stato introdotto il Codice del Terzo Settore, nel quale viene inclusa la normativa per la revisione negli Enti del terzo settore.
Lo scopo del CTS (Codice del Terzo Settore) è quello di riunire sotto di sé, come unica fonte di diritto, Enti commerciali e non, fino a prima diversamente disciplinati.
Come intuibile, la riforma del terzo settore introduce una serie di obblighi tra i quali la nomina di un revisore legale e di un organo di controllo.
La nomina del revisore legale per la revisione legale, diviene però obbligatoria solo al superamento di determinate soglie.
Obbligo di nomina del revisore legale e dell’organo di controllo
Associazioni, Enti e Fondazioni appartenenti al terzo settore, devono nominare un revisore legale dei conti (o una società di revisione) in caso di:
- attivo patrimoniale superiore a 1.100.000 euro;
- utile derivante da entrate comunque denominate, superiore a 2.200.000 euro;
- numero di dipendenti medi all’anno che supera i 12 individui.
Il superamento delle soglie sopra indicate per alemno due esercizi consecutivi, determina l’obbligatorietà alla nomina di un revisore legale iscritto all’apposito registro.
La riforma che include la revisione negli Enti del terzo settore, prevede inoltre la nomina di un Organo di Controllo.
Detta nomina è obbligatoria in caso di revisione per Enti che superano, per due anni consecutivi, almeno due dei tre requisiti a seguire:
- attivo patrimoniale superiore a 110.000 euro;
- proventi, rendite, ricavi o comunque entrate denominate: 220.000 euro;
- dipendenti all’anno superiori a 5 unità di media.
Il revisore legale investito della nomina e che provvederà alla revisione negli enti del terzo settore, dovrà essere accreditato, esperto, professionale ed indipendente.
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L’organo di controllo e la revisione negli enti del terzo settore
Sia l’organo di controllo, come il professionista incaricato per la revisione di questi Enti, hanno precise responsabilità.
All’organo di controllo vengono affidate particolari competenze relative alla vita degli Enti del terzo settore, come:
- vigilanza sull’osservanza sia della legge che dello statuto;
- controllo sul rispetto dei principi della corretta amministrazione;
- vigilanza sul corretto assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul funzionamento di questi;
- monitoraggio dell’osservanza delle finalità di ordine civico, solidaristico e dell’utilità sociale;
- attestazione che il bilancio sociale, laddove redatto, sia in conformità con le linee guida ministeriali.
Gli Enti del terzo settore e la redazione del bilancio d’esercizio
Oltre alla revisione negli enti del terzo settore, anche la redazione del bilancio d’esercizio rientra nella riforma.
Sempre l’art.13 del CTS indica che, la redazione del bilancio d’esercizio per gli Enti che ne fanno parte, deve includere lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale.
Ma anche l’indicazione dei proventi e degli oneri e la relazione di missione con illustrazione delle poste di bilancio e non solo.
Deve esservi chiara indicazione dell’andamento economico e gestionale degli Enti e le modalità che questi adotteranno per perseguire le finalità del proprio statuto.
Gli Enti che dichiarano ricavi o comunque entrate che non superano i 220.000 € possono avvalersi del rendiconto per cassa.
Detto questo, è facile comprendere come, il ruolo del Revisore legale e dell’Organo di Controllo nella revisione negli enti del terzo settore, non può definirsi di semplice controllo.
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